Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo spettacolo è bene culturale, libera espressione del pensiero artistico di donne e di uomini, patrimonio culturale, storico e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, diffusione e conoscenza di culture e di linguaggi artistici.
      2. Allo scopo di dare attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte di tutti i cittadini e, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze, con particolare attenzione a nuove produzioni e talenti, nonché accesso alle professioni artistiche. La Repubblica tutela la libertà espressiva degli artisti, valorizza l'innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca, sostiene le produzioni giovanili e indipendenti, le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche, sostiene l'educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell'ambito dei curricoli scolastici.
      3. Sono considerate attività dello spettacolo dal vivo quelle che si svolgono alla presenza diretta del pubblico: la musica, il teatro, la danza, le attività circensi profondamente rinnovate, lo spettacolo viaggiante e popolare, lo spettacolo degli artisti di strada e i reading letterari.

 

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